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RC sanitaria

Questo periodo di emergenza Coronavirus in Italia sta riscrivendo molto regole importanti. Quando c’è di mezzo la salute, d’altronde, per di più di tutto il paese, la scala di priorità si stravolge e non c’è nulla da eccepire. Il nostro compito è di stare con i fari accesi per quanto riguarda il nostro settore e di riportare con solerzia le novità che i clienti devono conoscere per essere sempre tutelati. A riguarda ci corre l’obbligo sottolineare la situazione atipica della RC sanitaria.

Il contesto normativo attuale

Prima di spiegare con precisione cosa sta accadendo sull’RC sanitaria, è bene capire come stanno nascendo le leggi in questo momento perché sono davvero mesi particolari. L’emergenza sanitaria planetaria ha fatto scaturire la necessità di una decretazione governativa di urgenza. Le ragioni principali sono le seguenti:

  • contrastare il diffondersi incontrollato del virus;
  • rinforzare il sistema sanitario;
  • organizzare l’isolamento sociale;
  • pianificare la ripresa in una cornice prescrittiva dei D.P.C.M. che sono i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tutto questo poi va applicato ad un sistema sanitario nazionale che è stato (ed è ancora) sottoposto ad un forte stress per una carenza organizzativa e ricettiva a causa dell’elevato numero di persone contagiate dal virus. Le procedure sanitarie non potevano restare immutate e non sono rimaste tali.

La tutela dei medici

Come ha recentemente dichiarato in un’intervista il guru del fumetto Marco M. Lupoi, i veri eroi di questo momento storico non sono i vari Spider-Man o Batman ma gli “eroi in camice bianco” che stanno conducendo in prima linea questa battaglia.

La categoria dei medici in Italia è costretta ad operare d’urgenza durante una emergenza sanitaria mai vissuta dal nostro, e da nessun altro, paese, ma che già da tempo ha chiarito quali siano i profili di responsabilità sanitaria e delle eventuali coperture assicurative. Tracciando dei precisi confini impossibili da superare.

La giurisprudenza della medicina di urgenza

Non è quindi facile mettere a fuoco il quadro normativo in cui si muove l’RC sanitaria. In questo senso già nel 2014 la Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 24528 del 10 giugno, valorizzava l’art. 2236 del codice civile che per la responsabilità del prestatore d’opera, quale può essere il medico, prevede:

se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

E’ ancor più esplicita la sentenza della Cassazione Penale n. 10396 del 2018, che nel vagliare la sussistenza di profili penalmente rilevanti di un medico impegnato nella gestione di altri casi urgenti, ha stabilito questo:

Sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di vicenda occorsa nell’ambito di un reparto di chirurgia d’urgenza e di addebito ascritto a un sanitario contemporaneamente impegnato nella gestione di altri casi urgenti , va ulteriormente considerato che la regola di ponderazione della responsabilità professionale di cui all’art. 2236 Codice Civile  (in base alla quale il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o di colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà) trova applicazione anche laddove si versi in  situazioni di emergenza turbate dall’impellenza.

La Cassazione usa come perno del suo operato il concetto di ponderazione della responsabilità professionale, prevista dall’art. 2236 de codice civile, in base alla quale:

il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o di colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, che trova applicazione anche laddove si versi in situazioni di emergenza turbate dall’impellenza e dall’imprevedibilità.

Questo significa che la norma civilistica può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico, quando il caso specifico sottoposto al suo esame impone la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, sia quando si versa in una situazione emergenziale, sia quando il caso implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Vive un momento tutto suo l’RC sanitaria che attraverso un periodo di cui parleranno i libri di scuola. Noi ci siamo dentro ma voi non siete soli in questo trambusto. Tutti i nostri collaboratori sono operativi al 100% sui prodotti di tutela dei clienti e sono raggiungibili ai soliti contatti da casa.

Se c’è da alzare gli scudi noi della L & N de’ Liguori non ci tiriamo indietro e continuiamo fedeli nella nostra mission di mettere al centro della nostra offerta le vostre esigenze.

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