L’assicurazione Incendio può essere prestata a “Valore intero” o “Primo rischio assoluto” (Primo fuoco). Nel caso di assicurazione a Valore intero vi sarà l’applicazione della regola proporzionale come disciplinato dall’Art. 8.9 delle “Norme che regolano i Sinistri”. In caso di assicurazione a Primo rischio assoluto l’Assicurato ha diritto di essere indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata a deroga dell’Art. 8.9 delle “Norme che regolano i Sinistri”.
Esempio di regola proporzionale:
A) Valore del bene inteso come costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato € 110.000,00
B) Valore assicurato per il fabbricato a valore intero € 50.000,00
C) Deroga alla proporzionale pari al 10% di € 50.000,00 = € 5.000,00
D) Danno accertato a seguito di sinistro incendio al fabbricato € 20.000,00
Indennizzo:
proporzione tra (B+C) x D
A
Importo liquidato € 10.000,00
L’assicurato avendo richiesto la garanzia per il 50% del valore del bene riceverà l’indennizzo pari al 50% del danno da lui effettivamente subito.
L’assicurazione Incendio è prestata nella forma “Valore a nuovo” per cui l’ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti o per riparare quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.